Cittadini che devono registrare o modificare la propria residenza anagrafica.
Mentre i cambi di residenza riguardano cittadini già residenti nel Comune o in qualsiasi Comune italiano, le iscrizioni anagrafiche riguardano cittadini che non risultano residenti in nessun Comune italiano.
Le iscrizioni anagrafiche possono avvenire esclusivamente tramite presentazione della Dichiarazione di Residenza corredata dalla documentazione necessaria, mentre i cambi di residenza possono avvenire sia tramite presentazione della suddetta Dichiarazione che tramite procedura on line tramite accesso al sito ministeriale (utilizzare il link in basso).
La Dichiarazione di Residenza può essere presentata sia allo sportello dell'Ufficio Servizi Demografici che all'indirizzo email dell'Ufficio, purché sia compilata in tutte le sue parti e completa dei documenti d'identità di chi la sottoscrive e di tutti i componenti maggiorenni della famiglia.
Sia per l'iscrizione anagrafica che per il cambio di residenza è inoltre obbligatorio dimostarare il titolo di occupazione dell'immobile: in caso di alloggio non di proprietà, alla Dichiarazione è quindi necessario allegare il contratto di affitto o comodato d'uso, oppure una attestazione di assenso all'occupazione dell'immobile rilasciata dal proprietario dell'abitazione.
Si consiglia di prendere contatti con l'Ufficio prima di presentare la Dichiarazione di Residenza al fine di accertare a seconda dei casi quali documenti specifici allegare.
Cambi di residenza e iscrizioni anagrafiche
La dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione secondo una delle modalità sotto indicate.
L’inadempimento degli obblighi anagrafici prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (cosiddetta legge anagrafica):“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro”.
DPR 223/1989 e successive modifiche.